Palermo. Niente di fatto per la legge 'antiparentopoli', approvata al termine di un lungo e serrato confronto dall'Assemblea regionale siciliana.
Il testo era già stato modificato, prima del passaggio in aula, proprio per recepire alcuni 'consigli' del commissario. Le modifiche introdotte però non sono bastate.
"L'iniziativa legislativa adottata nell'esercizio della competenza legislativa primaria prevista dall'art. 3 dello Statuto speciale, seppure apprezzabile nell'intento, non è, ad avviso del ricorrente, esente da censure di ordine costituzionale", scrive il commissario, prefetto Carmelo Aronica.
In particolare, nell'impugnativa si censurano la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge, che prevede l'ineleggibilità alla carica di deputato regionale per chi abbia un ruolo di rappresentante legale, dirigente o funzionario delle società ed enti di diritto privato ai quali la Regione partecipa; il comma 2 del medesimo articolo, che estende l'ineleggibilità a rappresentanti, amministratori, dirigenti o funzionari di enti non territoriali, anche senza scopo di lucro, di società o imprese private che godano di contributi da parte della Regione, nonchè a dirigenti o funzionari dipendenti della Regione. Lo stesso comma 2 ora impugnato introduce pura una specifica causa di ineleggibilità ed incompatibilità, limitata al settore della formazione professionale, riguardante soci, legali rappresentanti, amministratori, dirigenti, funzionari e consulenti di società od enti che fruiscono di finanziamenti o contributi a qualsiasi titolo per lo svolgimento di attività formative o che siano titolari di appalti per forniture e servizi per lo svolgimento di attività formative per conto della Regione.
Il commissario rimarca che in base alla Costituzione "l'eleggibilità è la regola e l'ineleggibilità l'eccezione", e che "le restrizioni del contenuto di tale diritto inviolabile sono ammissibili solo nei limiti indispensabili alla tutela di altri interessi di rango costituzionale in base alle regole della necessità e della ragionevole proporzionalità di tale limitazione".
"Sicchè - rileva ancora il prefetto Aronica- per stabilire se l'ipotesi di ineleggibilità o incandidabilità è legittima, occorre valutare se essa sia indispensabile per assicurare la salvaguardia di detti valori, se sia proporzionata al fine perseguito o se, invero, essa non finisca piuttosto per alterare i meccanismi di partecipazione dei cittadini alla vita politica".