Se non smonti le attrezzature balneari ad uso pubblico dopo la stagione estiva, decade la concessione. Era questo in sintesi il senso del decreto dell'assessorato regionale Territorio e Ambiente, contro cui il lido Playa Bonita aveva fatto ricorso al Tar di Palermo.
Lo scorso luglio il Tribunale amministrativo lo aveva accolto e il passaggio seguente era stato l'inevitabile appello della Presidenza della regione al CGA (Consiglio di giustizia amministrativa) palermitano con la richiesta di sospensiva della decisione del Tar.
Il CGA ha però rigettato l'stanza cautelare dell'amministrazione ritenendo che l"'esecuzione della sentenza impugnata non arreca alcun danno grave ed irreparabile alla P.A. (pubblica amministrazione)".
Cosa diceva la sentenza del TAR Palermo - "(...) le concessioni demaniali marittime sono prorogate ope legis, in applicazione dell art. 34- duodecies del DL. N . 179 del 2012, fino al 31/12/2020 precisando inoltre che il mantenimento delle strutture anche dopo la stagione balneare è consentito previa mera comunicazione agli organi competenti così come disposto dalla stessa legge regionale 15 del 2005. Comunicazione che non necessità di alcuna autorizzazione da parte dell'amministrazione".
"Una sentenza quella del consiglio della giustizia amministrativa che – commenta Alessandro Cilano Responsabile regionale della Fiba Sicilia (nella foto) – offre maggiori certezze agli operatori del settore nell' attesa degli sviluppi della direttiva servizi favorendo lo sviluppo turistico delle nostre aree demaniali nonché gli investimenti in un settore strategico per la nostra isola. Tuttavia - precisa Cilano - occorre portare avanti il dialogo tra le rappresentanza degli stakeholders del settore e l'Assessorato al ramo nel rispetto della legislazione vigente e alla luce della giurisprudenza medio termine affermatasi, al fine di intervenire sul sistema di regole che sovrintende lo sviluppo e la programmazione dell'offerta turistica balneare nelle aree demaniali".
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