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> Liste Camera Sicilia Occidentale |
Quando si vota
Gli italiani saranno chiamati alle urne per rinnovare il Parlamento domenica 24 febbraio dalle 8 alle 22 e lunedì dalle 7 alle 15.
Chi può votare
Votano per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica gli elettori che hanno compiuto rispettivamente 18 e 25 anni entro il primo giorno della votazione.
Modalità di voto
L’elettore esprime il voto tracciando un solo segno (una X o un semplice tratto) sul solo contrassegno della lista prescelta.
Non è possibile manifestare “voto di preferenza”. La lista di candidati è, infatti, “bloccata”, cioè i nominativi sono presentati in un ordine prestabilito al momento del deposito della lista stessa.
Nel caso di liste collegate in coalizione, il segno va sempre posto sul solo contrassegno della lista che si vuole votare e non sull’intera coalizione.
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La scheda elettorale
Questi i facsimile delle schede che saranno consegnate agli elettori per il rinnovo del Parlamento.
Fonte: Ministero dell'Interno
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Operazioni di scrutinio
Le operazioni di scrutinio delle schede hanno inizio alle 15 del lunedì della votazione, al termine delle operazioni di voto e di riscontro dei votanti. Si inizia dalle schede per il Senato.
Come si elegge la Camera dei deputati
I seggi della Camera dei deputati – a esclusione dei dodici deputati spettanti alla circoscrizione Estero – sono assegnati in ambito nazionale secondo una ripartizione proporzionale tra liste di candidati concorrenti con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti. Inoltre, è previsto un eventuale “premio di maggioranza” in favore della coalizione di liste collegate o della lista singola che abbia ottenuto sul piano nazionale il più alto numero di voti.
In virtù di un articolato sistema di sbarramenti, sono ammesse al riparto:
• le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10% dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata, che abbia ottenuto almeno il 2%, ovvero una lista di minoranze linguistiche riconosciute che abbia conseguito almeno il 20% e che si sia presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tale minoranze linguistiche;
• le liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4%;
• le liste di minoranze linguistiche con le caratteristiche sopra citate;
• le liste che hanno ottenuto il 4% a livello nazionale, ma sono comprese in coalizioni che non hanno conseguito il 10%.
I candidati eletti in più circoscrizioni devono dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati entro otto giorni dalla dell’ultima proclamazione quale circoscrizione scelgono. In mancanza dell’opzione si procede per sorteggio. Nel caso in cui un seggio rimanga vacante, per qualsiasi causa, esso è attribuito al candidato che, nella stessa lista e nella medesima circoscrizione, segue immediatamente l’ultimo degli eletti nell’ordine progressivo di lista.
Come si elegge il Senato della Repubblica
I seggi del Senato della Repubblica, a esclusione dei sei senatori eletti nella circoscrizione Estero, sono ripartiti su base regionale tra liste di candidati concorrenti, mediante riparto proporzionale e attribuzione di un eventuale “premio di maggioranza regionale”, in favore della coalizione di liste collegate o della lista singola che abbia ottenuto sul piano regionale il più alto numero di voti.
Sono ammesse al riparto:
• le coalizioni di liste che abbiano ottenuto a livello regionale almeno il 20% dei voti validi,
purchè al loro interno sia presente almeno una lista collegata che abbia conseguito almeno il 3%;
• le singole liste non collegate che abbiano ottenuto a livello regionale almeno l’8% dei voti validi;
• le singole liste che hanno ottenuto almeno l’8% sul piano regionale, anche se comprese in coalizioni che non hanno superato il 20%.
I seggi spettanti a ciascuna regione vengono ripartiti tra le coalizioni e le singole liste ammesse al riparto con il metodo proporzionale dei quozienti interi e dei più alti resti. Qualora, con tale operazione, nessuna coalizione o lista singola abbia ottenuto la quota di maggioranza corrispondente al 55% dei seggi della regione (con arrotondamento all’unità superiore), tale cifra viene automaticamente attribuita alla coalizione o lista singola con il maggior numero di voti regionali. I restanti seggi sono ripartiti tra le altre coalizioni e liste singole, secondo il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti.
I seggi conquistati dalle coalizioni sono poi suddivisi, sempre con lo stesso sistema proporzionale, tra le liste collegate ammettendo al riparto, per ogni coalizione, le liste collegate che abbiano conseguito almeno il 3% dei voti validi regionali.
I candidati eletti in più regioni devono dichiarare alla Presidenza del Senato della Repubblica, entro otto giorni dalla data dell’ultima proclamazione, quale regione scelgono. In mancanza dell’opzione si procede per sorteggio.
Nel caso in cui un seggio rimanga vacante, per qualsiasi causa, esso è attribuito al candidato che, nella stessa lista e nella medesima regione, segue immediatamente l’ultimo degli eletti nell’ordine progressivo di lista.