A far valere i propri diritti, non si sbaglia mai e lo dimostra una recente sentenza del Tar Sicilia (sezione Palermo) di un paio di settimane fa, la 755/12 che ha dato ragione ha un portatore di handicap grave, ex l.102/1994. Sarà risarcito per “danno esistenziale”. Proprio così.
Lui, affetto da tetraplegia, ha impugnato nell’ottobre 2011, il provvedimento con cui l'Assessorato regionale della Salute, aveva stabilito in via generale i criteri per la liquidazione dei contributi per i progetti di assistenza ai disabili in situazione di totale compromissione funzionale e i provvedimenti "temporanei", con cui sempre l'Assessorato - nelle more della definizione del procedimento di determinazione dei contributi - aveva stanziato in suo favore, delle somme in acconto così da permettergli di far fronte alle proprie esigenze assistenziali.
Non ricevendo alcuna comunicazione in merito e non ricevendo alcun contributo si era rivolto al Tribunale che aveva accolto la sua domanda di accertamento sul silenzio-inadempimento dell’Amministrazione Regionale, ordinando all’amministrazione di provvedere entro 20 giorni dalla comunicazione delle sentenza. Ad essere coinvolte dalla richiesta di risarcimento sono stati sa l’amministrazione regionale per quanto riguarda il ritardo nell'emanazione del provvedimento finale che quella comunale per il non avvenuto versamento delle somme già stanziate in acconto.
L’uomo è totalmente dipendente dall’esterno e bisognoso di assistenza specializzata e continua 24 ore al giorno, per il posizionamento in sedia a rotelle o al letto, per l'igiene e la cura personale, per l'ausilio alla terapia riabilitativa, per lo svolgimento delle attività lavorative e in generale per la gestione delle attività quotidiane e questo ha mosso il Collegio nella decisione finale: “Il descritto severo quadro clinico – ha osservato il giudice – da un lato spiega come la riduzione indebita delle prestazioni assistenziali abbia cagionato un minimo aggiuntivo danno psico-fisico (il disturbo depressivo e le lesioni da decubito), e dall'altro rende ragione evidente (attesa l'importanza fondamentale delle prestazioni in parola ai fini della preservazione della salute psichica del ricorrente ed del mantenimento di un livello accettabile di integrazione sociale) della più che proporzionale compromissione dell'aspetto relazionale/esistenziale della vita del ricorrente e della conseguente sofferenza morale che pure si ricavano dalla certificazione medica in esame (oltre che per presunzione). Emerge, dunque, chiaramente che dalla (peraltro non contestata) drastica riduzione dell'assistenza domiciliare è derivata, nei limiti sopra precisati, una compromissione dello stato di salute del ricorrente e della sfera delle sue normali attività realizzatrici, con conseguente sofferenza morale"
Ma vogliamo entrare ancor più nello specifico, perché è importante sapere a quante leggi è possibile appellarsi. A quante leggi un portatore di handicap può e deve appellarsi. Per il Tar si è trattato dunque di un “danno non patrimoniale che va risarcito, attesa la sua incidenza sui diritti costituzionali inviolabili della persona, della salute e della dignità umana del disabile di cui agli artt. 32, 38 e 2 della Costituzione, letto quest'ultimo in correlazione all'art. 1 della Carta di Nizza, nonché al Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con L. 2 agosto 2008, n. 130 (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 12.12.2008 n. 29191), nonché all'art. 26 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, nonché all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo per come interpretato evolutivamente dalla Corte di Strasburgo, nonché in relazione agli artt. 1, 4, 9 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità” e ancora “Ritiene il Collegio di potere prescindere dall'accertamento medico legale per la quantificazione del predetto danno, dal momento che l'incidenza sull'aspetto prettamente psico-fisico, per quanto pure esistente, si presenta marginale rispetto alla componente relazionale/esistenziale della compromissione alle attività realizzatrici della persona e della conseguente sofferenza morale ad essa inevitabilmente connessa secondo lo schema presuntivo dell'id quod plerumque accidit calato nel caso concreto (sulla non necessità della consulenza tecnica medico legale per l'accertamento del danno biologico inteso come categoria ricomprensiva anche del danno morale e di quello da lesione delle attività realizzatrici” .
Il risarcimento del danno non patrimoniale ammonta a 10 mila euro. Cinque dalla Regione e 5 dal Comune.
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