"Apprendiamo con stupore - hanno affermato congiuntamente Francesco Cascio, Michele Cimino e Francesco Scoma - che la Sezione Giurisdizionale di Appello della Corte dei Conti della Regione Siciliana ravvisi il danno erariale ed emetta a nostro carico una sentenza di segno opposto a quella di primo grado che, invece, aveva a suo tempo escluso qualsiasi responsabilità per colpa, in capo ai componenti della giunta regionale di allora, tra cui i sottoscritti Cascio, Cimino e Scoma, all'epoca rispettivamente assessori al Territorio, alla Cooperazione e al Lavoro, e in quanto tali non investiti di alcuna diretta e specifica competenza in materia. Noi - precisano Cascio, Cimino e Scoma - in seno alle deliberazioni di quella Giunta, relative al procedimento di affidamento del servizio 118, abbiamo solo preso atto di una proposta dell'allora assessore alla Sanità, Pistorio, peraltro, confermato da tutti gli assessori che si sono succeduti, quindi, non abbiamo avuto nulla a che fare con un coinvolgimento diretto nella questione. Lascia, inoltre, amareggiati che dopo essere stati assolti in primo grado con una sentenza della Corte dei Conti che respinge la fondatezza della questione, oggi in secondo grado, non si tenga neppure conto della relazione istruttoria del dr. Messina, dirigente del servizio ispettivo della Finanza Pubblica dello Stato, il quale chiamato come perito di parte della Procura in primo grado, con riferimento alla situazione riscontrata anche nella nostra regione, deponeva a favore dell'aumento di questo personale, dichiarando egli 'per garantire la presenza nell'arco delle 24 ore di un autista e di un soccorritore è necessaria la disponibilità di 5/6 autisti soccorritori e di 5/6 autisti per un numero complessivamente pari a 10/12 addetti. "Ci chiediamo - concludono Cascio, Cimino e Scoma - come sia possibile passare da un'assoluzione in primo grado ad una condanna in secondo, senza che si consideri minimamente che non solo non eravamo assessori al ramo all'epoca, ma peggio ancora come la Procura non tenga conto neppure delle risultanze dei propri periti di parte".
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