Il Tar di Palermo ha dichiarato l'illegittimità del calendario venatorio 2012/2013 per mancanza del piano regionale faunistico, per assenza della valutazione ambientale strategica e della valutazione di incidenza, per violazione della normativa a tutela dei Siti di importanza comunitaria e delle Zone di protezione speciale.
La sentenza riconosce la sussistenza di un interesse risarcitorio da parte delle associazioni ambientaliste per i danni causati alla fauna selvatica sia perchè afferma l'assoluta prevalenza sull'interesse alla pratica della caccia degli interessi connessi alla protezione faunistico-ambientale i quali risultano forniti di protezione costituzionale e di tutela da parte del diritto dell'Ue.
Il ricorso era stato presentato nell'agosto 2012 dalle associazioni ambientaliste Legambiente, Associazione Mediterranea per la Natura e Lipu, difese dagli avvocati Antonella Bonanno, Nicola Giudice, Corrado Giuliano e Giovanni Crosta. La Regione è stata condannata anche a pagare le spese di giudizio e legali, quantificate in oltre 5.000 euro.
"Siamo estremamente soddisfatti - dice Angelo Dimarca di Legambiente Sicilia - anche perchè l'enensima sentenza del Tar Palermo, unitamente quelle emesse in precedenza dal Consiglio di giustizia amministrativa, per le argomentazioni ed i richiami a principi giuridici importanti, costituisce la definitiva censura nei confronti della Regione che da anni evita di dare integrale attuazione alla normativa in materia di tutela della fauna e regolamentazione dell'attività venatoria. è stata definitivamente sconfessata su tutta la linea l'azione dell'assessorato regionale alle Risorse agricole che da anni ha sposato le posizioni della parte più oltranzista, ancorch'è estremamente minoritaria, del mondo venatorio".