Il ddl anti-parentopoli è composto da due articoli: nel primo si stabilisce che "è incompatibile con la carica di deputato regionale chi ha ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini sino al secondo grado, che hanno in essere con l'amministrazione regionale contratti di appalti o concessioni di lavori, forniture e servizi, oppure goda di contributi, sussidi o garanzie a qualsiasi titolo da parte della Regione"; nel secondo articolo si vieta all'amministrazione regionale "di affidare appalti, concessioni di lavori, forniture di beni e servizi o stipulare convenzioni o erogare contributi, sussidi e garanzie a qualsiasi titolo", a favore di "ascendenti e discendenti, ovvero parenti e affini sino al secondo grado, di deputati regionali, di componenti della giunta o di dirigenti generali dell'amministrazione regionale".