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Caos Asp. L’appalto per i pannoloni aggiudicato dalla Santex, la Fater e la Pegaso...

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Proprio la Fater, cheper un soffio ha perso la gara per i pannoloni, nel 2010 era ricorsa al Tar del Friuli Venezia Giulia contro la stessa Santex, impugnando l'aggiudicazione di un appalto affidato alla ditta veneta, per le "false dichiarazioni" rese. Ma anche altri appalti dell'Asp hanno creato polemiche, come quello affidato alla società Pegaso per la informatizzazione dell'Azienda.

Ma andiamo con  ordine.

Per la gara sulla fornitura di pannoloni all'Asp 6 di Palermo è scoppiato il caos. Almeno questo è quello che si sa ufficialmente. Per quella gara, il manager Cirignotta ha perso il posto. Adesso la gara è stata portata a termine e l'appalto affidato alla multinazionale Santex del Veneto.

I primi di febbraio, il presidente della Regione Crocetta e l'assessore regionale alla Sanità Lucia Borsellino si sono recati alla Procura della Repubblica di Palermo e lì hanno raccontato al pm Leonardo Agueci, quello che sapevano. Quello che altri al posto loro non hanno denunciato.

Sono così scattate le indagini per turbativa d'asta e controlli in uno dei presidi dell'Asp, Villa delle Ginestre, diretto da Giovanni Quattrocchi, la stessa persona che, giorni prima della denuncia formalizzata alla Procura dal Governatore, era stata minacciata con un coltello da ignoti e derubata della sua valigetta contenenti documenti relativi a gare d'appalto. Cirignotta subito dopo è stato rimosso dall'incarico e sostituito con Adalberto Battaglia. Ed è stata sostituita anche il direttore sanitario, Annarita Mattaliano, con Giuseppe Noto.

La gara comunque è stata aggiudicata,  l'assessore Borsellino ha dichiarato che l'azienda era tenuta a procedere all'espletamento, ma che si tratta di una aggiudicazione provvisoria e che può essere sospesa in qualunque momento. La Santex ha offerto 7 milioni e 800 mila euro, superando di poco la Fater (la base d'asta era di 8 milioni e 400 mila euro l'anno per un quinquennio). Proprio la Fater che nel 2010 era ricorsa al Tar del Friuli Venezia Giulia contro la stessa Santex, impugnando l'aggiudicazione di un appalto affidato alla ditta veneta, per le "false dichiarazioni" rese. Ma di questa storia parliamo più avanti.

L'assegnazione di un altro appalto, già nel 2011 fece discutere, portando anche l'ex manager Asp Cirignotta, a diffondere un comunicato stampa. Quello affidato alla società Pegaso per la realizzazione del progetto di informatizzazione dell'azienda, per una spesa di 90 mila euro che aveva portato ad attacchi, definiti dallo stesso manager "pretestuosi" perché come lo Cirignotta scrisse nella nota stampa: "L'affidamento è avvenuto dopo una regolare selezione ad evidenza pubblica alla quale hanno partecipato più ditte. La Pegaso – aveva aggiunto – non ha soltanto predisposto e redatto capitolato ed atti di gara, ma ha soprattutto svolto una serie di attività tecniche che l'Asp non era in grado di garantire per la mancanza in organico di professionalità specifiche come ingegneri informatici o periti informatici". La Pegaso inoltre aveva "anche assicurato attività che non rientravano nello specifico ambito contrattuale come il supporto nel momento di avvio dei CUP o, in attesa del nuovo sistema, la riorganizzazione de servizi informatici dell'Azienda".

A quale costo la Pegaso abbia prestato tutto questi "servizi in più" all'Asp, non è dato sapere. Non è dato sapere nemmeno il perché. Ed è legittimo anche chiedersi perché non assumere, nel caso specifico, ingegneri o periti informatici, visto e considerato che in organico mancavano le professionalità.

Ma torniamo alla Santex e alla Fater.

Dicevamo che la ditta Fater s.p.a. ha impugnato l'aggiudicazione dell'appalto affidato alla Santex spa; quest'ultima avrebbe dovuto essere esclusa in quanto, "in altra gara, aveva reso false dichiarazioni, a causa delle quali la Stazione Appaltante aveva provveduto alla sua esclusione e a segnalare il fatto all'Autorità di Vigilanza sugli Appalti Pubblici (che ne aveva curato l'annotazione nel Casellario Informatico) e alla Procura della Repubblica".

Come si legge nella sentenza del Tar: "In fatto, la vicenda può essere così sintetizzata: nel 2005, Santex si era aggiudicata una gara per la fornitura di ausili sanitari per incontinenti bandita dall'A.S.L. n. 1 dell'Umbria, la quale tuttavia aveva disposto la "risoluzione" del contratto (a dire della ricorrente, ancora prima di averlo sottoscritto) a causa di una pretesa mancata corrispondenza tra i campioni del materiale oggetto dell'appalto esibiti in sede di gara e quelli effettivamente forniti.

Tale determinazione è stata contestata innanzi al Tribunale Civile di Perugia (di questa vicenda non è nota la conclusione).

Successivamente, nel 2008, Santex partecipava ad una gara bandita dalla Casa di Riposo Galvan di Padova (sempre per la fornitura di ausili per incontinenti e altro), il cui bando imponeva, a pena di esclusione, la dichiarazione di "non aver subito risoluzione anticipata di contratti da parte di committenti pubblici negli ultimi tre anni per inadempimenti contrattuali". Poiché Santex non aveva dichiarato la risoluzione del contratto con l'A.S.L. n. 1 dell'Umbria, veniva esclusa dalla gara, e la sua "falsa dichiarazione" regolarmente annotata nel Casellario Informatico dell'Osservatorio in data 15.1.09.

Contro l'esclusione era stato proposto tempestivamente ricorso al Tar del Veneto (rubricato sub n. 1914/08), circostanza ugualmente segnalata nel Casellario.

Medio tempore, è intervenuta la sentenza n. 2210/09 (confermata in sede di appello, con decisione del Consiglio di Stato n. 30/10, di cui è noto, allo stato, solo il dispositivo), che ha accolto il ricorso presentato da altra Ditta (seconda classificata) in una diversa gara, stabilendo peraltro la correttezza dell'esclusione di Santex in quanto la stessa - avendo omesso di menzionare la precedente risoluzione del contratto - aveva effettivamente reso una falsa dichiarazione sanzionata dal bando e, in quanto espressa in forma di autocertificazione, anche dall'art. 75 del D.P.R. 445/00".

Il Tar con sentenza dello scorso 2010, rigettò il ricorso della Feder puramente per una questione di "tempi", ovvero perché "

Il momento da cui decorre, per le Stazioni Appaltanti, l'obbligo (e non solo la facoltà) di escludere dalle gare chi le ha rese, non è quello dell'annotazione nel Casellario Informatico, bensì quello della sentenza che accerta in modo definitivo la sussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 38, lett. h).

L'art. 38, c. 1, lett. h) del D.Lg. 163/06, dispone che vanno esclusi dalle gare quei partecipanti che "nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio"

La contestazione in giudizio da parte di un concorrente della propria esclusione per aver reso false dichiarazioni ex art. 38, lett. h), annotata nel Casellario, "congela" gli effetti dell'annotazione medesima sino a quando non sia emessa sentenza definitiva sulla questione, e solo da tale data ricomincia a decorrere il periodo interdittivo previsto dalla legge (tesi minoritaria)".

La vicenda Asp è solo all'inizio. Le indagini, come ha detto a Palermo Report, Gaetano Paci, vanno avanti e su più direzioni.

E' chiaro che dietro l'aggiudicazione di un appalto ci sono diverse figure che entrano in gioco, e che ogni spesa deve essere poi rendicontata attraverso la compilazione (e dunque la firma), di modelli specifici che il Ministero poi legge e valuta e con i quali verifica anche l'andamento gestionale dell'azienda.

 

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