Palermo. Tempo di shopping con un occhio al portafogli. Partono oggi in Sicilia i saldi di fine stagione.
Una vera e propria caccia all'affare per chi compra e la speranza di far risalire i conti di una stagione in tono minore per chi vende.
Secondo uno studio condotto dall'Osservatorio sull'andamento dell'economia della Cidec, la Confederazione italiana esercenti commercianti, durante il periodo natalizio e a ridosso delle festività i consumi hanno registrato nella regione una contrazione del 25 percento circa rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
'Il fenomeno - spiega il presidente regionale della Cidec, Salvatore Bivona - ha investito tutte le tipologie merceologiche, a partire dai generi alimentari. I saldi rappresentano un'occasione preziosa per ridare fiato al commercio isolano, in stato di affanno, nell'attesa che prenda corpo la ripresa economica annunciata dal presidente della Regione Rosario Crocetta''.
Spesso però tra un affare e un acquisto 'incauto' il passo è breve.
Ecco allora le regole da seguire, come indicato sul sito internet della Guardia di Finanza
PREZZI
Lo sconto deve essere espresso in percentuale e sul cartellino deve essere indicato anche il prezzo normale di vendita (art. 15 D.lgs114/98). I prodotti in saldo dovrebbero comunque essere ben separati da quelli non scontati al fine di evitare la possibile confusione tra prodotti in sconto e prodotti a prezzo pieno.
Il venditore è tenuto ad applicare lo sconto dichiarato; se alla cassa viene praticato un prezzo o uno sconto diverso da quello indicato, sarà bene comunicarlo al negoziante e non esitare, in caso di difficoltà, a contattare l'ufficio di Polizia Annonaria del Comune.
I negozianti convenzionati con una carta di credito sono tenuti ad accertarla anche nel periodo dei saldi. Se si rifiutano di permettere il pagamento con la carta o richiedono per l'utilizzo un prezzo più elevato, sarà bene rappresentarlo alla società che ha emesso la carta.
PROVE E CAMBI
Consentire la prova dei capi non è un obbligo, ma è rimesso alla discrezionalità del negoziante. Quando è possibile, sempre meglio provare l'articolo scelto, ricordando che, in assenza di difetti, la possibilità di cambiare il capo o il prodotto non è imposta dalla legge, né durante i saldi né durante le vendite normali, ma è anch'essa rimessa alla discrezionalità del commerciante. Se si è incerti sull'acquisto sarà utile chiedere al negoziante se è possibile effettuare un cambio e il limite di tempo per farlo.
GARANZIA
Conservate sempre lo scontrino, perché se un difetto si palesa dopo l'acquisto, anche nel periodo dei saldi la legge garantisce all'acquirente il diritto di cambiare la merce difettosa. Il d.lgs 24/2002 (rientrato nel Codice del Consumo) ha infatti introdotto nel Libro IV del Codice Civile (delle obbligazioni) dei nuovi articoli (da 1519-bis a 1519-nonies), in base ai quali ogni bene acquistato da un consumatore per uso proprio e della propria famiglia, gode di una garanzia piena ed assoluta di due anni, e di almeno un anno quando si tratta di un bene usato.
Obbligato per legge a fornire questa garanzia è il venditore. Il negoziante è quindi obbligato a sostituire l'articolo difettoso anche se dichiara che i capi in saldo non si possono cambiare. Se non è possibile la sostituzione, il cliente avrà diritto di scegliere se richiedere la riparazione del bene senza alcuna spesa accessoria, una riduzione proporzionale del prezzo o addirittura la risoluzione del contratto. Ovviamente il rimedio scelto non deve essere oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso per il venditore (art. 1519-quater).
In base all'art. 1519-sexsies del Codice Civile la garanzia si può far valere entro due anni dall'acquisto, occorre quindi non solo conservare gli scontrini ma anche prestare attenzione a quelli di carta chimica, che sbiadiscono dopo qualche mese, eventualmente fotocopiandoli per poterli esibire al momento opportuno. La garanzia copre qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene o insorto nei 24 mesi successivi, il che vuol dire che il venditore deve porre rimedio a qualunque difetto, sorto nei primi due anni di vita del bene, che non lo renda più idoneo all'uso per cui era stato acquistato. Se il difetto si presenta nei primi sei mesi, si presuppone esistente già all'atto dell'acquisto, ma il venditore può eventualmente dimostrare il contrario; se invece il difetto si manifesta tra il settimo ed il ventiquattresimo mese può accadere, nei casi dubbi, che al consumatore venga richiesto di dimostrare che non è stata una sua attività a causare il difetto (inversione dell'onere della prova).
Le "garanzie convenzionali" (art. 1519-septies c.c.), ovvero gli impegni che vengono offerti solitamente dal produttore, costituiscono un vincolo per chi li offre, ma non possono sostituire assolutamente la garanzia del venditore. Gli interventi devono essere richiesti dal consumatore direttamente al venditore per evitare ogni possibile confusione, sarà poi il venditore, nel caso il difetto sia anche coperto dalla garanzia convenzionale, ad indirizzare il clienti ai servizi di assistenza del produttore. Come forma di tutela, dopo aver segnalato il difetto entro i sessanta giorni previsti, potrà essere utile fare una nuova segnalazione al venditore - con lettera raccomandata A.R. - per ribadire il difetto di conformità, elencando minuziosamente il problema insorto e la richiesta (ripristino delle condizioni del bene, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto).
Nel caso in cui il negoziante dimostri di non voler adempiere ai propri doveri o il centro assistenza del produttore richieda il pagamento delle riparazioni sostenendo che la garanzia non copre il difetto riscontrato, ma non sia in grado di dimostrare opportunamente le proprie dichiarazioni, per risolvere il problema ci si potrà rivolgere al Giudice di Pace del tribunale più vicino, o chiedere consiglio ad una delle associazioni per la tutela dei consumatori, individuate dal sito www.tuttoconsumatori.it.