Ass. Marino: "irregolarità nei bandi pronti a sottoporci ai controlli, ma la questione è un'altra..."

 

L'assessore Regionale Nicolò Marino, risponde alle critiche sulla regolarità dei bandi per le piattaforme dei rifiuti. Con riferimento al dibattito generato da interrogazioni parlamentari sui bandi di gara per le tre piattaforme pubbliche di Messina, Enna e Gela, destinate a chiudere il ciclo dei rifiuti in quelle zone, siamo, come sempre, pronti a sottoporci a tutti i controlli che le Autorità' riterranno utili; non siamo pero' assolutamente disponibili ad essere indicati come responsabili di violazioni di legge - o di chi sa quante altre cose!!! - prima che i presentatori delle interrogazioni ricevano le risposte istituzionali richieste. Questo modo di fare politica, avulsa dalla conoscenza dei fatti e della realtà' non è più accettabile.
Siamo assai lieti che esponenti della Lega Nord siano oggi assai pronti ed interessati alle sorti della Sicilia nel momento in cui si sta cercando, per la prima volta, di strutturare impianti pubblici rispettosi della normativa comunitaria e nazionale si' da superare il monopolio dei privati gestori delle discariche. Chissà perché quella prontezza e quello stesso interesse non vi furono quando vennero inspiegabilmente autorizzate discariche private di dimensioni assai cospicue e assolutamente sovrabbondanti per il territorio che dovevano servire, non dotate degli impianti obbligatoriamente previsti dalla legge (si tratta di impianti di biostabilizzazione), impianti che solo oggi, e grazie al Governo Crocetta, si stanno realizzando.
Quanto al merito dell'interrogazione proposta dal Senatore della Lega Nord Paolo Arrigoni per le asserite presunte violazioni di legge, o addirittura "illiceità", riconducibili ai competenti organi della Regione Siciliana , mi duole riscontrare come Egli sia stato evidentemente male informato. Ed invero:
l'attività del commissario delegato ha riguardato esclusivamente alcuni impianti previsti nel piano dei rifiuti approvato con il D.M. del luglio 2012, così come previsto dall'art. 2 comma 1 del D.L. n. 43/2013 convertito nella l. 71/2013 ( si tratta del decreto legge e della legge di conversione relativi alla emergenza rifiuti);
la richiesta di attivazione della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) è stata avanzata dalla Regione nel febbraio 2013 e non dopo diciassette mesi, come erroneamente sostenuto nell'interrogazione in parola. I mesi successivi sono stati dedicati ad elaborare la documentazione richiesta dal Ministero (Rapporto Preliminare Ambientale) per l'attivazione della procedura tenuto conto che quella redatta dalla precedente struttura commissariale è stata giudicata dal Ministero stesso assolutamente carente allo scopo. Pertanto il supposto, voluto ritardo è una gratuita affermazione dell'interrogante, peraltro del tutto ingenerosa nei confronti di chi, per la prima volta nella storia della Regione siciliana, ha attivato una procedura di VAS su un piano dei rifiuti;
per due delle tre piattaforme per le quali sono stati attivati i bandi di gara, le autorizzazioni VIA (valutazione di impatto ambientale) ed AIA (autorizzazione integrata ambientale) sono state rilasciate negli anni 2009/2010, ossia in data antecedente rispetto a quella dell'approvazione del piano rifiuti. In altri termini tali opere avrebbero potuto essere realizzate in qualsiasi tempo da parte degli ATO competenti, prescindendo quindi dalla legge sull'emergenza, dal piano rifiuti e dalla VAS sul piano, come del resto - nel più assoluto silenzio - sono stati realizzate le discariche dei privati che oggi gestiscono il mercato regionale in regime di monopolio;
quanto alla citata nota del 19 dicembre 2013 nella quale l'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente manifesta perplessità per il rilascio delle autorizzazioni di competenza in relazione all'impianto di Gela, prima che il piano rifiuti approvato nel 2012 venisse sottoposto a VAS (nota sorprendentemente messa a disposizione del senatore Arrigoni), l'interrogante ignora che lo stesso direttore del dipartimento redattore della nota (di cui per ragione di garbo istituzionale in questa sede si tralascia il nome) - e che, peraltro, in data 20 dicembre 2013 ha comunicato con nota n. prot. 55736 che la nota del 19 dicembre non riguardava i progetti di competenza del commissario per l'emergenza - sino al giorno prima aveva inoltrato provvedimenti di VIA in favore di privati, per i quali, evidentemente, non si era posto i problemi sollevati per l'impianto pubblico di Gela (per gli impianti di Messina ed Enna il problema non si poneva perché i provvedimenti erano del 2010);
nessun commento merita il richiamo che l'interrogante fa della nota prot. 12659 del marzo 2012, a firma dei soggetti attuatori della precedente struttura commissariale, che, come noto, in tre anni di emergenza non è stata in grado di realizzare un solo impianto pubblico connesso al ciclo integrato dei rifiuti ed ha utilizzato le risorse - circa 100 milioni di euro – per erogare anticipazioni agli ATO rifiuti, destinate a pagare i loro debiti nei confronti delle discariche private;
la nomina delle commissioni di gara per le citate tre piattaforme non è stata ancora effettuata. L'unica commissione già nominata, e che ha già esaurito i suoi compiti, riguarda l'impianto di trattamento meccanico biologico di Bellolampo. Per tale nomina si è applicato pedissequamente l'art. 84 del D.Lgs 163/2006, unica normativa applicabile ad un commissario dello Stato, e non si sono utilizzati i poteri di deroga al citato art. 84, che pur l'ordinanza attribuiva al commissario. Peraltro tutte le gare sono state bandite nell'assoluto rispetto della normativa nazionale europea con bandi pubblicati su GUCE, GURI e quotidiani senza utilizzare i poteri di deroga attribuiti al Commissario neppure per quanto attiene alla durata delle suddette pubblicazioni;
come chiarito dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza n. 5/2008: "il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa può essere adottato quando le caratteristiche oggettive dell'appalto inducano a ritenere rilevanti, ai fini dell'aggiudicazione, uno o più aspetti qualitativi, quali ad esempio, l'organizzazione del lavoro, le caratteristiche tecniche dei materiali, l'impatto ambientale, la metodologia utilizzata" , mentre il criterio del prezzo più basso può reputarsi adeguato quando l'oggetto del contratto non sia caratterizzato da un particolare valore tecnologico. Una più approfondita conoscenza della normativa sugli appalti e sulla tipologia degli impianti avrebbe potuto evitare, pertanto, all'interrogante, di dissertare su procedure non applicabili al caso di specie;
infine, l'Avvocatura dello Stato ha evidenziato che l'attività valutativa richiesta ai Prefetti competenti per territorio (non a quello di Palermo in quanto gli interventi realizzati in tale provincia non rientrano nell'ambito della lett. "e" del decreto legge 43/2013), ai sensi dell'art. 2 comma 2 bis del D.L. 43/2013 convertito nella legge 71/2013, non può che riferirsi ad eventuali motivi ostativi alla realizzazione dell'opera in parola, la cui individuazione trova fondamento sull'esigenza di salvaguardare gli interessi della collettività, con esclusivo riferimento ai profili dell'ordine e della sicurezza pubblica. Per tali aspetti di competenza i Prefetti di Messina, Enna e Caltanissetta hanno rilasciato parere favorevole alla realizzazione degli impianti.

In definitiva, forse qualcuno non gradisce che in soli otto mesi di emergenza una struttura commissariale abbia fatto più di quello che mai è stato realizzato in ben dieci anni di emergenza nella sola ottica, peraltro condivisa con delibera di Giunta regionale, di privilegiare la realizzazione di impianti pubblici connessi alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti.